Guida per una corretta presentazione delle richieste di rimborso

Le richieste di rimborso devono essere indirizzate esclusivamente a CAS.CO.DI. tramite i seguenti indirizzi mail: rimborsi@cascodi.it  - cascodi@pec.it 

o, in alternativa, tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:

Via XX Settembre 21/10 - 16121 - GENOVA


La documentazione da produrre consiste in:

- Copia della fattura corredata da prescrizione del medico di base con chiara indicazione del quesito diagnostico e/o la patologia (accertata o presunta)

- Copia della cartella clinica completa per pratiche di ricovero

- Copia del referto o c.c. per interventi ambulatoriali

- Stato di famiglia e lettera di accompagnamento valide per un anno


La documentazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno o,  se si preferisce,  alla fine di ogni semestre.

Guida per il rimborso delle lenti oftalmiche

Il rimborso delle lenti è subordinato alla modifica del visus cioè al miglioramento o al peggioramento della vista rispetto ad una precedente misurazione.  

Può essere certificato attraverso una delle seguenti opzioni:

1) Il professionista esplicita nella prescrizione (ad esempio nel campo note) la dicitura “lenti per variazione/cambio/modifica visus”. 

2) Il professionista sanitario riporta nella prescrizione il visus precedente e il visus attuale in modo chiaro ed esplicito. 

3) L’iscritto allega certificazione redatta dal medico oculista o dall’ottico con data, firma e timbro dello stesso (in base a chi ha rilasciato la prescrizione) attestante che vi è stata una modifica del visus. 

4) Nei casi di “primo occhiale”,  l’iscritto produce certificazione  recante attestazione che trattasi di “prescrizione per primo occhiale”. 

Ricorda che, in caso di occhiale, la fattura deve contenere il costo delle lenti separato dal costo della montatura  (che non è rimborsabile).

Guida per il rimborso delle prestazioni odontoiatriche

Unisalute rimborsa le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie compresi gli interventi di implantologia dentale anche se successivi ad interventi chirurgici avvenuti fuori dalla copertura assicurativa purché anch’essi conseguenti alle seguenti patologie:

 

-   adamantinoma

-   ascesso dentario in presenza di strumento endodontico nel lume canalare

-   cisti follicolari

-   cisti radicolari

-   odontoma

-   osteiti che coinvolgano almeno un terzo dell’osso mascellare (se localizzate nell’arcata superiore) o mandibolare (se localizzate nell’arcata inferiore)

 

Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria  la prestazione stessa.


La documentazione sanitaria necessaria per ottenere il rimborso delle spese sostenute consiste in:


→ radiografie (effettuate in studi radiologici) e conseguenti referti (sottoscritti dal medico radiologo) per osteiti mascellari e ascesso dentario in presenza di strumento endodontico nel lume canalare;

→ radiografie (effettuate in studi radiologici) e conseguenti referti (sottoscritti dal medico radiologo) e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari, adamantinoma, odontoma.


Le spese sostenute vengono rimborsate nel limite annuo di € 2.000,00 per assicurato.


Rientrano in garanzia una seduta di igiene orale nel limite di € 50, 00 annui per nucleo familiare e una ortopanoramica nel limite di € 60, 00 annui per nucleo familiare.

Guida per il rimborso delle prestazioni fisioterapiche

Unisalute rimborsa le spese per i trattamenti fisioterapici a seguito di malattia o di infortunio, esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano effettuate da personale medico o professionista sanitario abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa (fisioterapista, massofisioterapista, osteopata, doctor of chiropratic)

Sono escluse dalla garanzia prestazioni quali linfodrenaggio, pressoterapia, shiatsu, pranoterapia, trattamenti podologici.

Le prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere sono coperte solo se effettuate da uno dei professionisti sanitari sopra elencati.

 

Relativamente a questa garanzia è operante un sottomassimale di € 5.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare.


Massimali previsti per prestazione

Lenti oftalmiche per anno e per nucleo: 450,00 €

Fisioterapia per anno e per nucleo: 5.000,00 €

Ginecologia per anno e per nucleo: 200,00 €

Infiltrazioni per anno e per nucleo :  500,00 € con un numero non superiore a 11 infiltrazioni

Igiene orale per anno e per nucleo: 50,00 €

Radiografia Ortopanoramica per anno e per nucleo:  60,00 €

Tabella riassuntiva

Esclusioni di polizza

L’assicurazione non è operante:

 

a)  per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici;

b) per l’aborto terapeutico e/o volontario;

c) per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o a uso di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;

d) per le conseguenze di infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di allucinogeni, stupefacenti o psicofarmaci assunti non a scopo terapeutico;

e) per le conseguenze di azioni delittuose compiute dall’Assicurato;

f) per le cure o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di malformazioni o di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto, sempre che non abbiano come finalità esclusiva il miglioramento, medicamente accettabile, dello stato di salute dell’Assicurato e non della sola funzionalità fisica;

g) per la diagnostica, le terapie e ogni prestazione inerente a sterilità, impotenza sessuale, fecondazione assistita e artificiale;

h) per la liposuzione e le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da malattia e/o da infortunio e gli interventi di stomatologia ricostruttiva compreso l’apparato dentario,quest’ultimo solo se reso necessario da infortunio documentato;

i)  per le cure dentarie e ortodontiche e delle paradontopatie e le forniture delle protesi dentarie, quando non siano rese necessarie da infortunio documentato;

j) per le visite e le terapie con finalità estetica nonché le diete aventi le stesse finalità, le terapie omeopatiche e fitoterapiche, l’agopuntura e la medicina non convenzionale;

k) per le prestazioni non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni vigenti;

l)  per le malattie professionali, come definite dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124;

m) per le spese per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo quanto previsto  al punto 3.1, lett b);

n) per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che non si tratti di terapie mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto.

o) per le conseguenze derivanti da guerra, insurrezioni, tumulti popolari; aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l’Assicurato abbia preso parte volontaria; movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;

p) per le conseguenze dirette o indirette di pandemie.


Persone assicurate

L'assicurazione si intende valida a favore di Comandanti e Direttori di Macchina elencati in polizza che usufruiscono delle prestazioni della CASSA nonché dei loro nuclei familiari, intendendosi come tali:

•      la moglie o persona convivente more uxorio;

•     i figli, compresi anche i figli naturali riconosciuti, i figli addottivi e gli affidati o affidabili, che all'età di entrata in copertura non abbiano ancora compiuto 26 anni. Qualora nel corso dell'annualità assicurativa in corso il figlio compia il 26° anno di età questi permane in copertura fino alla prima scadenza annua di polizza purché fiscalmente a carico.

 

•    i figli, compresi anche i figli naturali riconosciuti, i figli addottivi e gli affidati o affidabili, che abbiano già compiuto il 26° anno di età all'atto della stipula del contratto di assicurazione, purché siano fiscalmente a carico e conviventi e previo pagamento del premio previsto pari ad € 200,00 annui.


Ricordiamo agli iscritti che si intendono fiscalmente a carico i figli del titolare di polizza che, nel corso dell’anno, hanno posseduto redditi non superiori ad euro 2.840,51.